Art. 31.
(Norme sanzionatorie).

      1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del capo II comporta il sequestro dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione da parte del comune, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 26 euro a 155 euro, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

 

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      2. Gli organi incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 30 procedono al sequestro dei funghi raccolti ed il comune territorialmente competente provvede alla vendita, nelle modalità che lo stesso determina e dispone l'accantonamento della somma ricavata in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio. Nelle ipotesi che il valore economico dei funghi sequestrati sia di scarsa entità ovvero che i funghi stessi non siano commerciabili, il comune procede alla loro distruzione.
      3. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste, o comunque nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi primo e terzo dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e di conservazione del bene sequestrato.
      4. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste, la somma è introitata dal comune ai sensi del comma 1.
      5. La violazione delle norme di cui al capo IV, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 3, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 3.099 euro e del sequestro della merce commercializzata in violazione delle norme del presente capo.
      6. È fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti qualora le violazioni alle disposizioni di cui al presente capo costituiscano reato.